estintore

Gestione delle Emergenze:
ecco le novità da sapere.

A partire dal 4 Ottobre 2022 entrerà in vigore la nuova normativa che riforma la disciplina governativa del Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 sulla valutazione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro.

Quali sono le principali novità del nuovo Decreto?

Le principali novità che il Decreto 2 settembre 2021 introduce nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro riguardano:

  • la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento;
  • la periodicità per l’aggiornamento della formazione (5 anni);
  • la modalità di erogazione dei corsi (anche in forma multimediale);
  • la parte di formazione pratica per i corsi di formazione e aggiornamento relativi alle attività di Livello 1;
  • il contenuto dei programmi di aggiornamento.

Quando entrerà in vigore il nuovo Decreto?

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ovvero un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A chi si applica il nuovo Decreto?

Il nuovo Decreto di applica alle seguenti attività:

  • attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/08;
  • attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e alle attività di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105 limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5, 6.

Qual è la nuova classificazione delle attività?

Se nel D.M. 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (basso, medio ed elevato), il nuovo Decreto distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (definiti di tipo 1, 2 e 3).

Attività di LIVELLO 1 (ex GRADO DI RISCHIO BASSO)

Rientrano in tale categoria di attività quelle in cui, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Attività di LIVELLO 2 (ex GRADO DI RISCHIO MEDIO)

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Attività di LIVELLO 3 (ex GRADO DI RISCHIO ALTO)

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1,lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

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Addetto antincendio: una figura chiave per la tua azienda

L’Addetto Antincendio è una figura espressamente prevista dal Testo Unico per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni

“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

Corsi di formazione e di aggiornamento

Tra le principali novità c’è la periodicità dell’aggiornamento della formazione che è prevista OGNI 5 ANNI e l’introduzione di “metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi”.

  • CORSO DI TIPO 1 – corso di formazione antincendio per addetti in attività di LIVELLO 1:
    4 ORE + 2 ORE di aggiornamento ogni 5 anni;
  • CORSO DI TIPO 2 – corso di formazione antincendio per addetti in attività di LIVELLO 2:
    8 ORE + 5 ORE di aggiornamento ogni 5 anni;
  • CORSO DI TIPO 3 – corso di formazione antincendio per addetti in attività di LIVELLO 3:
    16 ORE + 8 ORE di aggiornamento ogni 5 anni.
ServizioDurataDataOrarioPrezzo
CORSO ANTINCENDIO DI TIPO 1
Ex Grado di rischio BassoCOD. ARB
4 ore09 Settembre 202224 Settembre 202214 Ottobre 202219 Novembre 202223 Novembre 202216 Dicembre 2022 14.00-18.0008.00-12.0014.00-18.0008.00-12.0014.00-18.0014.00-18.00€ 110 cad.
CORSO ANTINCENDIO DI TIPO 2
Ex Grado di rischio Medio COD. ARM
8 ore09-16 Settembre 202224 Settembre 2022 + 01 Ottobre 202214-21 Ottobre 202219-26 Novembre 202223-30 Novembre 202216-20 Dicembre 2022 14.00-18.0008.00-12.0014.00-18.0008.00-12.0014.00-18.0014.00-18.00€210 cad.
ServizioDurataDataOrarioPrezzo
CORSO ANTINCENDIO DI TIPO 1
Aggiornamento
Ex Grado di rischio BassoCOD. AA2
2 ore20 Settembre 202208 Ottobre 202216 Novembre 202230 Dicembre 2022 14.00-16.0010.30-12.3016.30-18.3010.30-12.30 € 50 cad.
CORSO ANTINCENDIO DI TIPO 2
Aggiornamento
Ex Grado di rischio Medio COD. AA5
5 ore 20 Settembre 202208 Ottobre 202216 Novembre 202230 Dicembre 202214.00-19.0008.00-13.0014.00-19.0008.00-13.00 € 110 cad.
CORSO ANTINCENDIO DI TIPO 3
Aggiornamento
Ex Grado di rischio AltoCOD. AA8
8 ore 09-16 Settembre 202224 Settembre 2022 + 01 Ottobre 202214-21 Ottobre 202219-26 Novembre 202223-30 Novembre 202216-20 Dicembre 2022 14.00-18.0008.00-12.0014.00-18.0008.00-12.0014.00-18.0014.00-18.00€ 210 cad.

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